8 September 2010

CICLISMO&POLEMICHE – CICLOAMATORI E CAOS STRADALE. INTERVIENE LA POLIZIA

2 novembre 2008 by Pierpaolo Bellucci · 8 Commenti 

ANCONA – L’ex dilettante Alessandro Santoni (ha definitivamente appeso la bici al chiodo lo scorso agosto, dopo sette stagioni a difendere i colori dei Calzaturieri Montegranaro) ha segnalato alla redazione di Ciclopress l’articolo seguente, apparso sul Corriere Adriatico del 1° novembre in cronaca di Sirolo-Numana. Il parere della nostra redazione è che i cicloamatori debbano rispettare il Codice della strada, e che molti gruppi debbano essere appositamente redarguiti anche dalle forze dell’ordine. Ma a tutto c’è un limite, e soprattutto, appare ridicolo multare dei ciclisti perché non hano il campanello o il fanale anteriore sulla propria bici da corsa (e sottolineo “da corsa”, perché se fosse una city-bike ci starebbe anche…).
CICLISTI SPERICOLATI NEL MIRINO DEI VIGILI
NUMANA – Non solo l’obbligo di avere il campanello e il fanalino anteriore e posteriore, ma la necessità di non infrangere il codice e portare rispetto a tutti gli utenti della strada. Ciclisti nell’occhio del ciclone.


E’ il comandante della Polizia Municipale, maggiore Roberto Benigni (nella foto), a denunciare un modo di fare sempre più dilagante: quello dei ciclisti imprudenti che, specie dove non esistono piste ciclabili, diventano padroni della strada. Niente da dire, forse, per le mountain-bike, che scorrazzano lungo i sentieri delle boscaglie, ma per quelli che transitano sulle strade è tutto un protestare. A Numana, è in atto una “guerra”, sulla questione hanno preso posizione lo stesso Benigni e il sindaco Mirko Bilò. Il tutto dopo la goccia che ha fatto traboccare il classico vaso, domenica mattina. Ecco il racconto della Polizia Municipale: “Un gruppo di almeno 40 ciclisti, dopo aver bloccato il traffico sulla litoranea di Marcelli, si è dato alla fuga verso Porto Recanati, con rischio di travolgere i tantissimi pedoni che stavano passeggiando”. Per dare un “segnale forte e chiaro ai numerosi gruppi di ciclisti che scambiano il lungomare per una pista di allenamento”, sindaco e comandante aggiungono: “Occorre che questi signori si rendano conto che, oltre a violare il Codice della strada, che obbliga ad andare in fila indiana, mettono a disagio la circolazione stradale ed in pericolo le persone, bambini compresi, che devono attraversare la via. Decine di ciclisti – continuano Bilò e Benigni – intralciano il traffico e non si preoccupano di utilizzare le piste ciclabili, come quella sul Musone o degli altri comuni”.
Un fenomeno così serio che Benigni ha deciso di disporre alcune pattuglie, soprattutto nel fine settimana, per contrastare il fenomeno. “Oltre alla violazione dell’art. 182 (obbligo di procedere in fila indiana; ndr) – dice -, sarà applicato l’art. 68: ogni bicicletta deve avere campanello e fanalini, dispositivi esenti solo durante le competizioni sportive. Inoltre, fuggire all’alt degli agenti comporta anche l’applicazione dell’art. 192 e la possibilità di fermo per identificazione presso il Comando di Polizia qualora sia possibile l’inseguimento senza mettere in pericolo i pedoni”.

Comments

8 Responses to “CICLISMO&POLEMICHE – CICLOAMATORI E CAOS STRADALE. INTERVIENE LA POLIZIA”
  1. Alessandro Santoni scrive:

    Pierpaolo in merito all’articolo che vedo hai anche pubblicato su Ciclopress, se ti può essere di interesse come integrazione ti invio come dal link http://www.patente.it/codice/68.htm. l’articolo in “questione” ovvero l’art. 68 del codice della strada, purtroppo da me ben conosciuto visto che dopo il danno dell’incidente di tre anni fa ebbi anche la beffa della multa per l’assenza del campanello. Va detto però che, ad oggi, la norma è purtroppo CHIARA ED ESIGENTE.
    Difatti guarda al comma 1.2. PARLA SPECIFICATAMENTE DI CAMPANELLO.
    Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
    1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche’:
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
    2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
    3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
    4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche’ le modalita’ di omologazione dei velocipedi a piu’ ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
    5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
    6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 .
    7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .
    8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, e’ soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 .
    Interessante è anche il comma 8 a riguardo dei produttori di bici. Proprio in occasione del mio incidente e della contestuale multa ho personalmente contattato l’EICMA chiedendo perchè mi avessero venduto una bici non a norma. E la loro risposta, SORPRENDENTEMENTE IMMEDIATA (quindi già preparati in merito) è stata lapidaria: >. Contattato l’ufficio legale della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA di cui sono consigliere provinciale di Ancona mi hanno confermato che, qualora incappassimo in un vigile “alquanto pignolo” anche nelle granfondo, considerati raduni cicloturistici a circolazione parzialmente aperta al traffico e non considerata gara (nel senso tecnico del termine), questo potrebbe contestarci la mancata dotazione del campanello sulla bici detta da corsa.
    Come federazione abbiamo per ben due volte in merito presentato una interrogazione parlamentare in merito ma tra una legislatura e l’altra, talvolta giustamente talvolta molto ingiustamente, avevano altro su cui discutere e legiferare.
    Per le luci e annessi invece l’obbligo esiste solo in caso di scarsa luminosità e in tutti gli altri casi indicati all’art. 152 comma 1.
    E’ per tutto questo che sia io che mio padre (chiedere ai miei colleghi dillettanti per credere) che in allenamento la nostra bici da corsa è rigorosamente munita di campanelllo.
    Quindi amici ciclisti agonisti, amatori o semplici cicloturisti appassionati…… OCCHIO AL CAMPANELLO.

  2. Fabio Gattoni scrive:

    Ciao Alessandro, anche io ero al corrente di questa legge dopo che una volta la polizia ci ha fermati, senza però farci la multa per fortuna. Successivamente però, un amico mi ha riferito che tutti quelli che hanno un tesserino Fci, possono circolare senza dover rispettare questa norma, grazie a un “accordo” che la Federazione ha fatto con lo Stato. Qualcuno sa se ciò è vero?

  3. Monica scrive:

    Ciao ho visto la vostra discussione comunque per qualsiasi informazione in merito potete consultare il sito http://www.federciclismo.it li troverete tutte le norme relative a qualsiasi problema e troverete gli indirizzi e le persone giuste per fare certe domande in merito a questa legge.

  4. Monica scrive:

    Comunque se vi può interessare ho trovato queste informazioni che riguardano l’utilizzo del campanello. In più vi allego anche tutto il codice della strada relativo all’uso della bicicletta.
    Il campanello della bicicletta è obbligatorio?
    VERO. In base al Codice della strada per poter circolare le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di campanello, luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali.
    vai su
    E’ vietato condurre la bicicletta senza mani?
    VERO. I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e tenere libere braccia e mani da impedimenti, devono segnalare tempestivamente con il braccio le manovre di svolta a sinistra o a destra e di fermata (alzando il braccio) che intendono effettuare.
    vai su
    Le biciclette devono essere dotate di luci?
    VERO. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, ma anche di giorno se le condizioni atmosferiche lo richiedono, i velocipedi sprovvisti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
    ll Codice della Strada e la bicicletta
    Il Codice della Strada regola anche la circolazione delle biciclette (chiamate «velocipedi» nel testo legislativo). E’ utile conoscere qualche articolo per regolare il proprio comportamento.
    Art 3 – Definizioni stradali e di traffico
    (…)
    39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
    (…)
    Art 41 – Segnali luminosi
    (…)
    6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
    13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
    15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
    (…)
    Art 50 – Velocipedi
    1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
    2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
    68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
    1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
    a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
    2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
    3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
    4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
    5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
    6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
    7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
    8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
    69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
    dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
    1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
    182. Circolazione dei velocipedi
    1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
    2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
    3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
    4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
    5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
    6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
    7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
    8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
    9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
    10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

  5. Alessandro Santoni scrive:

    Caro Fabio la “convenzione” di cui parli tu tra Federazione e Stato per i tesserati non esiste nè è mai esistita. La deroga, come peraltro indicato specificatamente nella norma del codice stesso, sussiste solamente nelle gare (con inizio e fine gara ciclistica). Anche per questa ti posso dare la conferma giuntami direttamente, per il tramite dell’ufficio legale della F.C.I., dal ministero degli interni e dei trasporti.
    Ora sembra tutto una barzelletta ma il problema diventa serio come successo a febbraio scorso per un cicloamatore di Jesi che, dopo aver investito un pedone “disattento” non sulle strisce pedonali, a causa del campanello ha preso un forte concorso di colpa nel corso della diatriba assicurativa. Io, che ho avuto un incidente contro un’auto, me la sono cavata con la multa (in quanto la controparte, di gran lunga nel torto, non è riuscita a dimostrare che se io avessi avuto il campanello lui mi avrebbe sentito e quindi, forse, visto) ma il cicloamotore jesino contro un pedone poteva segnalare la sua presenza con il campanello stesso.

  6. Daniele scrive:

    Salve.
    L’unica cosa che trovo ridicola è il commento di apertura all’articolo. Come si può infatti sostenere, sperando di riscuotere un minimo di consenso, che “a tutto c’è un limite, e soprattutto, appare ridicolo multare dei ciclisti perché non hanno il campanello o il fanale anteriore sulla propria bici da corsa”?
    La legge esiste, e va applicata. Tanto più perché campanello e fanale possono servire a ridurre il rischio di incidenti.
    Sarebbe bene – e lo dico da biciclettaro convinto – che molti ciclisti imparassero a non sentirsi al di sopra delle leggi, che iniziassero ad usare le piste ciclabili invece di ignorarle, che non procedessero a gruppi affiancati per il bel gusto di parlottare o di vedere se l’altro usa lo stesso rapporto, che rispettassero i semafori e la smettessero di superare a destra veicoli fermi o in moto…
    Se la coscienza stradale non si impone, quindi, ben vengano i controlli e le sanzioni da parte dei tutori dell’ordine. Chissà che magari, dove non può il senso civico, possa la paura di prendersi multe e perdere punti della patente…

  7. Salve Daniele, tutto quello che dice è giusto e condivisibile. Io ho soltanto voluto rimarcare la differenza tra ciclista con bici semplici, e corridore in bici da corsa, che secondo me, soprattutto per quanto concerne la conformazione della bici, non è la stessa cosa. Per il resto sono d’accordo, e comunque se venisse fuori una legge che prevede l’installazione del fanale o del campanello sulla bici da corsa non batterei ciglio.

  8. ho letto con molta lucidità i vostri commenti.
    Non posso non esimermi dal farvi due appunti alle persone a cui chiedo ,sanno e mi conoscono ,sanno i miei trascorsi e il mio presente CHIEDO:
    Alessandro , hai scritto come Federazione abbiamo fatto due interpellanze parlamentari , quanto u dici NON MI RISULTA e se sai chi le ha fatte e in che datat posso darti ulteriori elementi in merito. Chiedo a voi tesserati della Federciclo, chi deve salvaguardarvi ?’ chi deve chiedere colloqui a chiarimento della legge ??.
    Credo che colui che dovrebbe fare queste cose ha pensato ad altro e non ai ciclisti amatori e non amatori, perche carissimi la legge vale anche per quel nugolo di ragazzini e oltre che fanno allenamento in giro.
    Spero, mi auguro che Alessandoro abbia un minutto per rispondere alle mie richieste.
    Vesperini Mariano.

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